Art. 3.
(Entità del contributo).

      1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a condensazione.
      2. Per caldaie di tipo B si intendono apparecchi aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.
      3. Per caldaie di tipo C si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di

 

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afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.
      4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di combustione.